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Estetista



Descrizione

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge 4 Gennaio 1990, n. 1, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Requisiti

L’abilitazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, attraverso il superamento di un apposito esame teorico-pratico abilitante preceduto, in alternativa, dallo svolgimento di:

a) - apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue;

- seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista;



b) - un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio

medico specializzato oppure un’impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

- seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;



c) - un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di

dipendente o collaboratore familiare, presso un’impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente. Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corso regionale che segue;

- seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista.

Per avviare l’attività è richiesta la dichiarazione di inizio di attività (SCIA) presso lo sportello unico del Comune competente per territorio e l’Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese (nel caso trattasi di impresa non in possesso dei requisiti artigiani).

Normativa

Legge 4 gennaio 1990 n.1 - Disciplina dell'attività di estetista.

D.M. 21 marzo 1994 n. 352 - Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7 -

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli))- art. 10, comma 2.

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 78 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.



Link alla normativa

Autorità competente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Altre Autorità

Regioni e Province Autonome, Comuni

Banca dati europea

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