Impiantista



Descrizione

L’impiantista opera per l’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria dei seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

Requisiti

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 37/2008 i requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a. diploma di laurea in materia tecnica specifica;

b. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di II grado con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti idrici e sanitari è di un anno;

c. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti idrici e sanitari è di due anni;

d. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 37/2008.



I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) sopra indicate possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative agli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 37/2008) tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.



Il D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’art.15 (sistemi di qualificazione degli installatori) prevede che la qualifica professionale per l’attività di installazione di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, in alternativa alle lettere a), b), c) previsti dal comma 1 dell’art. 4 del D.M. 37/2008.

L’art. 15, comma 2, precisa, inoltre, che a decorrere dal 1° agosto 2013, la qualifica di installatore e di manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) si acquisisce a seguito di un periodo di formazione e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle linee guida delle Regioni per l’adozione dello standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) approvate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



Per l’esercizio dell’attività professionale è necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (Consentito l’avvio di attività tramite SCIA). Le imprese singole o associate, iscritte nel registro delle imprese, sono abilitate allo svolgimento delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico, da esse preposto con atto formale, possiede i requisiti tecnico professionali previsti dalla legge (DM 37/2008).

Il responsabile tecnico svolge la propria funzione per una sola impresa e la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa.



Normativa

D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di edifici.

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Accordo in Conferenza delle Regioni 24 gennaio 2013, n. 8 - Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 28/2011.

Accordo Conferenza delle Regioni 12 giugno 2014, n. 78 - Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011.

Conferenza delle Regioni 22 dicembre 2016, n. 153 - Modifiche alla disciplina dei corsi di formazione per l'attività di installatore e manutentore straordinario di impianti a fonti rinnovabili - Sostituzione del documento 12 giugno 2014.

Link alla normativa

Autorità competente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni

Ministero dello Sviluppo economico

Altre Autorità

Regioni e Province Autonome

Banca dati europea

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Qualificazioni regionali abilitanti

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