Acconciatore



Descrizione

L’acconciatore è la figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale, rilasciata previo esame dalle Regioni e Province Autonome, realizza i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implichino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. È la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

Requisiti

Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

La formazione professionale dell’acconciatore è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi. L’abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale.

Le imprese avviano l’attività di acconciatore con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Normativa

Legge 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore e s.m.i.

Accordo Stato-Regioni 29 marzo 20007- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n. 174.

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 77 - Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.



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Autorità competente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni

Ministero dello Sviluppo Economico

Altre Autorità

Regioni e Province Autonome, Comuni

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